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Squalifiche
DEFERIMENTI
Quello dei deferimenti non è un argomento di cui scriviamo volentieri, poiché uno sportivo a nostro avviso dovrebbe essere soggetto eticamente irreprensibile. Purtroppo non sempre è così: già l’articolo 1 del Codice di Giustizia sportiva aiuta a ricordare che “Le persone e gli organismi comunque soggetti all’osservanza delle Norme Federali devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale”.
L’AIAC Novara & VCO è sempre attiva per far rispettare i regolamenti, privilegiando prima l’aspetto preventivo (ricordando periodicamente le norme da rispettare) per poi adoperarsi laddove, ciò nonostante, sono avvenute violazioni. Se ne farebbe volentieri a meno, per tre semplici motivi:
1) Se si rispettassero le regole, sarebbero tutti più contenti.
2) Presentare un deferimento non è semplicemente scrivere un resoconto dei fatti: è investire tempo (tanto) e acquisire prove. Solo così la violazione potrà essere sanzionata e non si rischia di passare da delatori (con tutte le conseguenze del caso).
3) Alcuni episodi irregolari non sono portati a conoscenza dei consiglieri e così l’associato può pensare che ci sia un trattamento “ad personam”. Niente di più falso: Aiac Novara & VCO, quando ne ha avuta notizia, non si è mai tirata indietro, davanti a nessuno e l’elenco sotto riportato ne è la chiara dimostrazione. Se ci fosse un comportamento corretto di tutti, non ci sarebbe spazio per queste illazioni.
Il buon Stefano Ariatti, nostro indimenticato presidente, pur in epoca ben più difficile, non si era sottratto a quest’ aspetto e quindi non è solo da ieri che Aiac Novara & VCO è attivo.
Noi continuiamo, a tutela di quegli allenatori che rispettano le norme e non devono essere prevaricati nei loro diritti da colleghi scorretti.
Le pratiche di quest’ultimo decennio sono tutte finite con la squalifica del tecnico oggetto del procedimento (e laddove previsto, anche con multe a società e inibizioni a dirigenti), frutto di una qualità delle richieste di deferimento che ci è stata riconosciuta anche da diversi collaboratori dell’Ufficio Indagini. Soddisfazione sì, ma l’obiettivo sarà di non inoltrare più richieste di deferimento poiché non ci saranno situazioni irregolari. Utopia? Ai posteri la sentenza.
Noi, a rimarcare l’elevato lavoro svolto, vi riportiamo (sperando di non aver omesso nulla) quanto fatto dal 2000 in poi, con un inciso: chi ha sbagliato ha pagato ma poi torna “pulito”, e non ci sembra giusto mandare ai posteri un errore per il quale si è pagato il fio.
Cosa diversa raccontare l’attualità, anche perché in molti pensano che l’Associazione non abbia fatto nulla su alcune situazioni e così non è: ma è doveroso ricordare, oltre ai distinguo tra giustizia sportiva e giustizia civile, che “sino a condanna, nessuno è colpevole”
Chiudiamo con un invito: l’Associazione non può essere dappertutto ed è doveroso per ogni tesserato a conoscenza di situazioni irregolari segnalarle. Non è con l’omertà che si migliora.
Deferimenti archiviati
Anno 2001
* M.B. per aver assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società O…, senza la necessaria qualifica.
* G.R., per aver assunto dapprima la conduzione tecnica della prima squadra della società R. e, dopo esser stato esonerato, aver svolto attività a favore della prima squadra della società V.
* O.R. per aver svolto nel corso della stessa stagione sportiva dapprima attività nel settore giovanile della società ….. e poi attività nel settore giovanile della società ….
Anno 2002
* P.T. per aver assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società M…, senza la necessaria qualifica.
* P.G. per aver svolto l’attività di prestanome presso la prima squadra della società M.
* D.M. per aver svolto attività di prestanome, presso la prima squadra della società M.
* D.M. per aver svolto attività per due società nel corso della stessa stagione sportiva.
* R.G. per aver assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società C…, senza la necessaria qualifica.
* S.L., per aver assunto dapprima la conduzione tecnica della prima squadra della società G. e, dopo esser stato esonerato, aver svolto attività a favore della prima squadra della società R. L.
Anno 2003
* L.C., per aver svolto la funzione di prestanome a favore di soggetto non abilitato (C.R.) alla guida della prima squadra della società G…..
* M.S., per aver effettivamente guidato la prima squadra della società V…, e G.R., per aver svolto il ruolo di prestanome a favore di M.S..
* U.C., per aver assunto la guida tecnica della prima squadra della società R. senza avere la qualifica necessaria
Anno 2004
* A.O., per aver svolto nel corso della stessa stagione sportiva prima attività di calciatore presso la società S.M. e poi svolto attività di allenatore presso la società V.
* S.C. per assunto la guida tecnica della prima squadra della società N. senza avere le qualifica necessaria, e A.V., per aver svolto la funzione di prestanome
Anno 2005
* B.P., per aver svolto nel corso della stessa stagione sportiva attività prima attività di tecnico a favore della juniores della società M . e poi attività di dirigente a favore della società A…… Inibito il tecnico e sanzionata la società
* S.C. per assunto la guida tecnica della prima squadra della società N. senza avere la qualifica necessaria, e C.D.C., per aver svolto la funzione di prestanome.
Anno 2007
* A.P. per aver svolto nel corso della stessa stagione sportiva dapprima attività nel settore giovanile della società C. e poi attività nel settore giovanile della società B.O.
* S.F. per aver svolto nel corso della stessa stagione sportiva dapprima attività nel settore giovanile della società C. e poi attività nel settore giovanile della società B.O.
* S.C. per aver svolto nel corso della stessa stagione sportiva dapprima attività nel settore giovanile della società C. e poi attività nel settore giovanile della società M.
* M.V., per aver svolto nella stessa stagione sportiva attività di allenatore presso la società V…. e contemporaneamente aver svolto l’attività di dirigente presso la società N. Nell’ambito di questa pratica, R.P., per aver testimoniato non rispettando i dettami dell’art. 1 del C.G.S., è stato inibito per 4 mesi.
* A.M. per aver svolto nel corso della stessa stagione sportiva 2006/2007 attività di calciatore a favore della società V. ed attività di allenatore della squadra Beretti della società N.
A gennaio 2007 abbiamo anche inoltrato comunicazione al Comitato Regionale FIGC per la partecipazione al corso allenatori del sig. G.F., che risultava esser stato inibito per oltre 90 giorni nel corso delle ultime due stagioni sportive. Il signor G.F. è stato estromesso dal corso il giorno stesso della comunicazione.
Deferimenti in essere (riferiti alla stagione sportiva 2010/2011):