ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
Gruppo Provinciale
						Novara & VCO
 STATUTO PROVINCIALE
						vigente dal 26/09/2016
Art. 1 –
						Organizzazione e scopi
						
						Sul territorio dello
						Stato Italiano, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza
						attraverso Gruppi Provinciali, con il compito di promuovere nel territorio di
						competenza gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto Nazionale. 
						
						In conformità con lo
						Statuto Nazionale ed il relativo Regolamento Organico è possibile organizzare
						Gruppi Sub-provinciali ai quali si applicheranno le medesime disposizioni
						riferibili ai Gruppi Provinciali.
Art. 2 – Gruppo
						Provinciale
						
						Nelle provincie di
						Novara e Verbania è attivo il Gruppo Provinciale di Novara & VCO, con sede
						in Galliate – Vicolo del Senato 4. 
						
						Il Gruppo Provinciale
						è tenuto al rispetto dello Statuto Nazionale, Regionale e delle decisioni degli
						organi nazionali e regionali. 
						
						Art. 3 –
						Appartenenza al gruppo provinciale
						
						Appartengono al
						Gruppo Provinciale, gli associati che hanno residenza nel territorio di competenza
						del Gruppo. 
						
						Lo spostamento, da
						parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al
						di fuori del suddetto territorio comporta, automaticamente, la perdita della
						qualità di associato al Gruppo Provinciale A.I.A.C. Novara & VCO. 
						
						In tal caso,
						l’allenatore dovrà avanzare richiesta di partecipazione al Gruppo eventualmente
						operante nella provincia ove si trova il suo nuovo luogo di residenza
						anagrafica. 
						
						Art. 4 Organi del gruppo provinciale
						
						1. Sono organi del
						gruppo provinciale: 
						
						a) l’Assemblea
						generale; 
						
						b) il Presidente; 
						
						c) il Consiglio
						Direttivo; 
						
						d) il Collegio dei
						Revisori dei Conti. 
						
						L’espletamento, da
						parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo, ivi
						compresa la copertura di cariche all’interno dello stesso, deve intendersi
						gratuito.
						
						A coloro che ne
						faranno richiesta, il Gruppo Provinciale riconoscerà esclusivamente un rimborso
						spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione
						dell’incarico ricoperto. 
						
						2. E’ motivo di
						immediata decadenza dei componenti dei suddetti organi, la mancata iscrizione
						all’A.I.A.C. entro il 31/03. 
						
						Art. 5 Assemblea
						generale
						
						1. L’Assemblea
						Generale è costituita dagli associati residenti nel territorio del gruppo in
						regola con il pagamento della quota sociale. 
						
						2. Per il computo
						degli iscritti ai fini del comma 1 faranno fede le iscrizioni comunicate dalla
						Segreteria nazionale entro i 15 giorni antecedenti la data dello svolgimento
						dell’Assemblea. 
						
						3. L’Assemblea
						Generale si riunisce una volta l’anno in sessione ordinaria entro il 31 Maggio.
						
						
						4. Può, altresì,
						riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, o di
						un quinto degli associati di cui al comma 2. 
						
						5. La convocazione
						delle assemblee è diramata dal presidente provinciale almeno 10 giorni prima
						dell’assemblea con lettera, e-mail, sms o messaggio similare. L'avviso di
						convocazione, da pubblicare anche sul sito nazionale, su quello regionale e
						quello provinciale, dovrà precisare luogo, data, ora ed ordine del giorno. 
						
						6. Le assemblee sono
						presiedute da un associato del gruppo eletto, per alzata di mano, in apertura
						di seduta. 
						
						7. Funge da
						segretario, quello del Gruppo o, in sua assenza o impedimento, un associato
						eletto dall’assemblea in apertura di seduta. 
						
						8. Per la validità
						dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della
						maggioranza degli associati. Per la validità dell’Assemblea straordinaria in
						prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi degli
						associati. 
						
						In seconda
						convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente
						costituite qualunque sia il numero degli associati presenti. 
						
						9. Tutte le
						deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti. 
						
						10. Le decisioni
						riguardanti le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate con la
						maggioranza dei due terzi dei presenti all’Assemblea. 
						
						11. Le eventuali
						modifiche statutarie saranno sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale, che
						ne valuta altresì la corrispondenza allo Statuto Nazionale, regionale ed al
						regolamento organico, e spiegheranno i propri effetti solo a seguito
						dell'eventuale approvazione.
Art. 6 Attribuzioni
						dell’assemblea generale
						
						1. L’assemblea
						generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e
						che non siano specificatamente attribuite ad altri organi del presente Statuto.
						
						
						2. Nella sessione
						ordinaria delibera, in particolare, su: 
						
						a) l’esame della
						gestione sociale; 
						
						b) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; 
						
						c) l’elezione degli
						organi sociali e dei delegati all’Assemblea Regionale; 
						
						d) la modifica dello
						Statuto; 
						
						e) la sede del Gruppo. 
						
						Art. 7 Il Consiglio
						Direttivo
						
						1. Il consiglio
						Direttivo è composto dal Presidente nominato ai sensi dell’art. 8 e da n° 9 consiglieri
						eletti dall’Assemblea dei soci con voto a scrutinio segreto, di cui almeno due
						per Provincia
						
						2. Possono essere
						eletti consiglieri gli allenatori, dilettanti e professionisti, iscritti
						all’AIAC nell’anno in corso e nel precedente, e che non abbiano riportato
						squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni uno negli
						ultimi cinque anni. 
						
						3. Le candidature
						devono pervenire a mano, a mezzo racc. A/R, a mezzo mail, al Gruppo provinciale
						cinque giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea. 
						
						4. L’assemblea, ad
						inizio della seduta, nomina una commissione elettorale, composta da tre membri,
						che provvederà allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali. 
						
						5. Ciascun associato
						potrà esprimere al massimo preferenze pari a due terzi del numero dei
						consiglieri da eleggere. I primi sei  dei
						non eletti costituiranno i Consiglieri supplenti 
						
						Risulteranno eletti
						i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
						
						6. A parità di voti
						risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’AIAC e,
						in caso di ulteriore parità, più anziano di età. 
						
						7. In caso di
						dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un consigliere si provvederà alla
						sua sostituzione con quello che immediatamente segue nella lista dei voti
						riportati. 
						
						Art. 8 Elezioni del
						Presidente
						
						1. Può essere eletto
						Presidente qualsiasi associato nell'anno in corso e nell'anno precedente che
						non abbia riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore
						ad anni uno negli ultimi cinque anni. 
						
						2. Le candidature a
						Presidente devono essere presentate, a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo
						email o a mezzo telefax, presso la sede del Gruppo provinciale non più tardi di
						dieci giorni prima della data delle elezioni, unitamente al proprio programma
						elettorale e ad una lettera di presentazione dei nominativi dei candidati, i
						relativi programmi elettorali e le relative lettere di presentazione dovranno
						essere pubblicati sul sito internet del Gruppo Regionale e Provinciale almeno
						cinque giorni prima delle votazioni. 
						
						3. La votazione
						avviene a scrutinio segreto. 
						
						4. In caso di
						dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo si provvederà alla sua sostituzione
						fino alla scadenza naturale del suo mandato con il Vice Presidente. 
						
						Art. 9 Attribuzioni
						del Presidente
						
						1. Il Presidente
						rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti e: 
						
						a) convoca l’assemblea
						Generale; 
						
						b) convoca e presiede
						il Consiglio direttivo; 
						
						c) coordina l’attività
						di tutti gli organi del Gruppo; 
						
						d) dà pratica
						attuazione, con la collaborazione del Segretario, alle deliberazioni
						dell’Assemblea dei soci e del consiglio direttivo; 
						
						e) redige la relazione morale e finanziaria da sottoporre
						all’esame del Consiglio direttivo e all’approvazione dell’Assemblea; 
						
						f) pone in essere ogni
						atto necessario per il raggiungimento dei fini del Gruppo; 
						
						g) convoca e presiede
						riunioni dei soci sia ai fini informativi e di discussione dei problemi di
						categoria sia per aggiornamento tecnico; 
						
						h) Il Presidente ha
						facoltà di integrare il Consiglio provinciale attraverso la nomina di due
						membri cooptati, individuati a fronte di particolari competenze o esperienze; i
						membri cooptati presenzieranno alle riunioni senza diritto di voto. 
						
						i) Propone al consiglio
						direttivo la nomina del Segretario Provinciale da individuarsi al di fuori del
						direttivo stesso. 
						
						2. Il Presidente può
						adottare provvedimenti indifferibili e urgenti con l’obbligo di farli
						ratificare alla prima riunione del Consiglio direttivo; 
						
						3. In caso di
						impedimento, viene sostituito dal vicepresidente. 
						
						Art. 10 –
						Attribuzioni del Consiglio Direttivo
						
						Il Consiglio
						Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto
						del Presidente regionale. Il Consiglio Direttivo: 
						
						a) si attiva per il
						raggiungimento degli scopi sociali; 
						
						b) si adopera per il
						buon funzionamento del Gruppo e per assicurare il massimo proselitismo in
						Provincia; 
						
						c) nomina il Vice
						Presidente; 
						
						d) può nominare i
						responsabili del Gruppo per il calcio a 5 e per quello femminile; 
						
						e) ratifica la proposta
						di nomina del Segretario Provinciale; 
						
						f) approva il rendiconto
						provinciale e redige il bilancio preventivo. 
						
						Al Consiglio
						Direttivo partecipano altresì di diritto: se nominati, i responsabili del
						Gruppo per il calcio a 5 e per il calcio femminile. 
						
						Al Consiglio
						Direttivo sono altresì invitati di diritto: il Presidente Regionale, il
						Segretario Regionale, il responsabile regionale per la comunicazione, i
						rappresentanti regionali per il calcio a cinque e per il calcio femminile. 
						
						Art. 11 - Il
						Segretario
						
						1. Il segretario
						coadiuva il Presidente e amministra il Gruppo svolgendo anche funzione di
						tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. 
						
						Art. 12 - Elezione
						dei delegati per l’Assemblea Regionale
						
						Le candidature
						all’elezione di delegato all'assemblea Regionale dovranno essere presentate
						presso la sede del Gruppo a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail entro 5 giorni
						dalla data delle elezioni. 
						
						La votazione avverrà
						a scrutinio segreto e potranno essere espresse preferenze pari ai 2/3 dei
						candidati da eleggere (ad oggi 15), ovvero 10 preferenze. I primi otto dei non
						eletti costituiranno i delegati supplenti. 
						
						Art. 13 - Durata delle cariche sociali
						
						1. Gli organi
						sociali rimangono in carica quattro anni in concomitanza con il quadriennio
						olimpico. 
						
						Art. 14 - Esercizio
						finanziario e le entrate 
						
						1. Le entrate del
						Gruppo sono costituite: 
						
						a) dalla percentuale
						spettante sulle quote associative; 
						
						b) da ogni altra
						entrata straordinaria. 
						
						2. L’esercizio
						finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre. 
						
						Art.15 - Relazione
						morale e finanziaria
						
						A cura del Presidente
						sarà presentata all’Assemblea una relazione sull’attività svolta, gli obiettivi
						raggiunti e i programmi futuri. 
						
						Art. 16 –
						Controversie e disciplina interna
						
						Eventuali
						controversie fra associati ed eventuali questioni disciplinari verranno
						regolate in conformità con quanto previsto dallo Statuto Nazionale. 
						
						Art. 17 –
						Agevolazioni Fiscali
						
						Il presente Statuto
						viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art.
						148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni
						delle operazioni fiscali. 
						
						Art. 18 - Norma di
						rinvio
						
						Per quanto non
						previsto dal presente Statuto valgono le norme degli Statuti Nazionale e
						Regionale e del regolamento organico, nonché del diritto ordinario. 
						
						Borgomanero, 26
						settembre 2016
