Statuto provinciale Aiac - AIAC NOVARA e VCO

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ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
Gruppo Provinciale Novara & VCO

STATUTO PROVINCIALE vigente dal 26/09/2016

Art. 1 – Organizzazione e scopi
Sul territorio dello Stato Italiano, l'Associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza attraverso Gruppi Provinciali, con il compito di promuovere nel territorio di competenza gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto Nazionale.
In conformità con lo Statuto Nazionale ed il relativo Regolamento Organico è possibile organizzare Gruppi Sub-provinciali ai quali si applicheranno le medesime disposizioni riferibili ai Gruppi Provinciali.

Art. 2 – Gruppo Provinciale
Nelle provincie di Novara e Verbania è attivo il Gruppo Provinciale di Novara & VCO, con sede in Galliate – Vicolo del Senato 4.
Il Gruppo Provinciale è tenuto al rispetto dello Statuto Nazionale, Regionale e delle decisioni degli organi nazionali e regionali.

Art. 3 – Appartenenza al gruppo provinciale
Appartengono al Gruppo Provinciale, gli associati che hanno residenza nel territorio di competenza del Gruppo.
Lo spostamento, da parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori del suddetto territorio comporta, automaticamente, la perdita della qualità di associato al Gruppo Provinciale A.I.A.C. Novara & VCO.
In tal caso, l’allenatore dovrà avanzare richiesta di partecipazione al Gruppo eventualmente operante nella provincia ove si trova il suo nuovo luogo di residenza anagrafica.

Art. 4 Organi del gruppo provinciale
1. Sono organi del gruppo provinciale:
a) l’Assemblea generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo, ivi compresa la copertura di cariche all’interno dello stesso, deve intendersi gratuito.
A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo Provinciale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione dell’incarico ricoperto.
2. E’ motivo di immediata decadenza dei componenti dei suddetti organi, la mancata iscrizione all’A.I.A.C. entro il 31/03.

Art. 5 Assemblea generale
1. L’Assemblea Generale è costituita dagli associati residenti nel territorio del gruppo in regola con il pagamento della quota sociale.
2. Per il computo degli iscritti ai fini del comma 1 faranno fede le iscrizioni comunicate dalla Segreteria nazionale entro i 15 giorni antecedenti la data dello svolgimento dell’Assemblea.
3. L’Assemblea Generale si riunisce una volta l’anno in sessione ordinaria entro il 31 Maggio.
4. Può, altresì, riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, o di un quinto degli associati di cui al comma 2.
5. La convocazione delle assemblee è diramata dal presidente provinciale almeno 10 giorni prima dell’assemblea con lettera, e-mail, sms o messaggio similare. L'avviso di convocazione, da pubblicare anche sul sito nazionale, su quello regionale e quello provinciale, dovrà precisare luogo, data, ora ed ordine del giorno.
6. Le assemblee sono presiedute da un associato del gruppo eletto, per alzata di mano, in apertura di seduta.
7. Funge da segretario, quello del Gruppo o, in sua assenza o impedimento, un associato eletto dall’assemblea in apertura di seduta.
8. Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati. Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati.
In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati presenti.
9. Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.
10. Le decisioni riguardanti le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti all’Assemblea.
11. Le eventuali modifiche statutarie saranno sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne valuta altresì la corrispondenza allo Statuto Nazionale, regionale ed al regolamento organico, e spiegheranno i propri effetti solo a seguito dell'eventuale approvazione.

Art. 6 Attribuzioni dell’assemblea generale
1. L’assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuite ad altri organi del presente Statuto.
2. Nella sessione ordinaria delibera, in particolare, su:
a) l’esame della gestione sociale;
b) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
c) l’elezione degli organi sociali e dei delegati all’Assemblea Regionale;
d) la modifica dello Statuto;
e) la sede del Gruppo.

Art. 7 Il Consiglio Direttivo
1. Il consiglio Direttivo è composto dal Presidente nominato ai sensi dell’art. 8 e da n° 9 consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci con voto a scrutinio segreto, di cui almeno due per Provincia
2. Possono essere eletti consiglieri gli allenatori, dilettanti e professionisti, iscritti all’AIAC nell’anno in corso e nel precedente, e che non abbiano riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni uno negli ultimi cinque anni.
3. Le candidature devono pervenire a mano, a mezzo racc. A/R, a mezzo mail, al Gruppo provinciale cinque giorni prima dalla data fissata per l’Assemblea.
4. L’assemblea, ad inizio della seduta, nomina una commissione elettorale, composta da tre membri, che provvederà allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali.
5. Ciascun associato potrà esprimere al massimo preferenze pari a due terzi del numero dei consiglieri da eleggere. I primi sei dei non eletti costituiranno i Consiglieri supplenti

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
6. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’AIAC e, in caso di ulteriore parità, più anziano di età.
7. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un consigliere si provvederà alla sua sostituzione con quello che immediatamente segue nella lista dei voti riportati.

Art. 8 Elezioni del Presidente
1. Può essere eletto Presidente qualsiasi associato nell'anno in corso e nell'anno precedente che non abbia riportato squalifica sanzionata dagli organi della F.I.G.C. superiore ad anni uno negli ultimi cinque anni.
2. Le candidature a Presidente devono essere presentate, a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo email o a mezzo telefax, presso la sede del Gruppo provinciale non più tardi di dieci giorni prima della data delle elezioni, unitamente al proprio programma elettorale e ad una lettera di presentazione dei nominativi dei candidati, i relativi programmi elettorali e le relative lettere di presentazione dovranno essere pubblicati sul sito internet del Gruppo Regionale e Provinciale almeno cinque giorni prima delle votazioni.
3. La votazione avviene a scrutinio segreto.
4. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo si provvederà alla sua sostituzione fino alla scadenza naturale del suo mandato con il Vice Presidente.

Art. 9 Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti e:
a) convoca l’assemblea Generale;
b) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
c) coordina l’attività di tutti gli organi del Gruppo;
d) dà pratica attuazione, con la collaborazione del Segretario, alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del consiglio direttivo;
e) redige la relazione morale e finanziaria da sottoporre all’esame del Consiglio direttivo e all’approvazione dell’Assemblea;
f) pone in essere ogni atto necessario per il raggiungimento dei fini del Gruppo;
g) convoca e presiede riunioni dei soci sia ai fini informativi e di discussione dei problemi di categoria sia per aggiornamento tecnico;
h) Il Presidente ha facoltà di integrare il Consiglio provinciale attraverso la nomina di due membri cooptati, individuati a fronte di particolari competenze o esperienze; i membri cooptati presenzieranno alle riunioni senza diritto di voto.
i) Propone al consiglio direttivo la nomina del Segretario Provinciale da individuarsi al di fuori del direttivo stesso.
2. Il Presidente può adottare provvedimenti indifferibili e urgenti con l’obbligo di farli ratificare alla prima riunione del Consiglio direttivo;
3. In caso di impedimento, viene sostituito dal vicepresidente.

Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente regionale. Il Consiglio Direttivo:
a) si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;
b) si adopera per il buon funzionamento del Gruppo e per assicurare il massimo proselitismo in Provincia;
c) nomina il Vice Presidente;
d) può nominare i responsabili del Gruppo per il calcio a 5 e per quello femminile;
e) ratifica la proposta di nomina del Segretario Provinciale;
f) approva il rendiconto provinciale e redige il bilancio preventivo.
Al Consiglio Direttivo partecipano altresì di diritto: se nominati, i responsabili del Gruppo per il calcio a 5 e per il calcio femminile.
Al Consiglio Direttivo sono altresì invitati di diritto: il Presidente Regionale, il Segretario Regionale, il responsabile regionale per la comunicazione, i rappresentanti regionali per il calcio a cinque e per il calcio femminile.

Art. 11 - Il Segretario
1. Il segretario coadiuva il Presidente e amministra il Gruppo svolgendo anche funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Elezione dei delegati per l’Assemblea Regionale
Le candidature all’elezione di delegato all'assemblea Regionale dovranno essere presentate presso la sede del Gruppo a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail entro 5 giorni dalla data delle elezioni.
La votazione avverrà a scrutinio segreto e potranno essere espresse preferenze pari ai 2/3 dei candidati da eleggere (ad oggi 15), ovvero 10 preferenze. I primi otto dei non eletti costituiranno i delegati supplenti.

Art. 13 - Durata delle cariche sociali
1. Gli organi sociali rimangono in carica quattro anni in concomitanza con il quadriennio olimpico.

Art. 14 - Esercizio finanziario e le entrate
1. Le entrate del Gruppo sono costituite:
a) dalla percentuale spettante sulle quote associative;
b) da ogni altra entrata straordinaria.
2. L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art.15 - Relazione morale e finanziaria
A cura del Presidente sarà presentata all’Assemblea una relazione sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti e i programmi futuri.

Art. 16 – Controversie e disciplina interna
Eventuali controversie fra associati ed eventuali questioni disciplinari verranno regolate in conformità con quanto previsto dallo Statuto Nazionale.

Art. 17 – Agevolazioni Fiscali
Il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali.

Art. 18 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme degli Statuti Nazionale e Regionale e del regolamento organico, nonché del diritto ordinario.

Borgomanero, 26 settembre 2016
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